Nuova ordinananza Anticovid del sindaco
di Lucera, Giuseppe Pitta, valida dal 05 dicembre 2020
al 07/01/2021.
Considerato che:
-
sul territorio cittadino sono individuabili aree che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero così elevato di persone da rendere impossibile il rispetto del distanziamento sociale e tali da creare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;
-
i servizi di controllo, finalizzati al rispetto delle norme per il contrasto alla diffusione del COVID19, effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale di Lucera, hanno evidenziato profili di criticità nel garantire il rispetto delle attuali prescrizioni, a causa delle condizioni di forte aggregazione “movida” nelle ore serali/notturne e nelle giornate festive;
Valutata la necessità di intervenire attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza in grado di attuare concretamente le disposizioni del D.P.C.M. 03 dicembre 2020, nonché di favorire un’efficace attività di controllo sul rispetto delle misure anti COVID19;
Considerato che, in detti atti, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Visto l’art 50 TUEL che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri fissati dalla Regione;
Visto altresì l’art 25 co.3 della L. 8 marzo 2000, n.53 che attribuisce al Sindaco, in caso di emergenze, il potere di ordinanza in materia di modifica dei tempi delle Città, tra cui gli orari degli esercizi commerciali;
Visto l’ultimo Bollettino epidemiologico della Regione Puglia , nel quale si conferma che il Comune di Lucera è inserito nella fascia con un numero di contagi superiore a 51;
Considerato altresì che l’elevata incidenza del numero di persone in quarantena/isolamento sulla popolazione residente, determina un notevole aggravio, nonché criticità organizzative, per l’erogazione dei servizi di medicina territoriale, dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, a carattere domiciliare nonché, in caso di insorgenza di sintomi non lievi, un ulteriore aggravio sulle strutture ospedaliere;
Rilevato che dai dati comunicati dagli organi competenti, il numero dei soggetti con tampone positivo e certificato dall’ASL continua a crescere nonostante le attuate misure di contrasto alla diffusione del virus;
Rilevato che la situazione risulta aggravata dal ritardo nel reperire i dati epidemiologici volti alla predisposizione della quarantena immediata di quanti abbiano avuto contatti con soggetti positivi;
Visti i dati comunicati dai laboratori privati i quali segnano una continua crescita dei soggetti risultati positivi al test COVID – 19 nella Città di Lucera, dati da aggiungersi a quelli ufficiali trasmessi;
Vista la nota della Compagnia Carabinieri di Lucera, prot. n. 192/293/2020 (506) del 25/11/2020;
Vista la nota del Comando Polizia Locale di Lucera, prot. n. 8374 del 25/11/2020;
Visto il verbale del C.O.C. del 27/11/2020 prot. n. 55407;
Viste le risultanze della riunione dei Capigruppo Consiliari, del 3 dicembre 2020, in cui è stata auspicata l’adozione di ulteriori provvedimenti stringenti per porre un freno al dilagare dei contagi;
Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine di scongiurare l’eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice dei contagi a cura dei competenti organi della ASL;
Ritenuto necessario, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sicurezza ed ordine pubblico, adottare la presente Ordinanza contingibile ed urgente;
Visti:_
-la legge 07.08.1990 n. 241;
-il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 267/200, in particolare l’art. 54 contenenti la previsione del potere sindacale di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti; -lo Statuto Comunale.
Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dal 05 dicembre e fino a tutto il 07 gennaio 2021, ai sensi del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19, convertito in Legge n.35/2020, nonché tutta la normativa sopra richiamata, vista e considerata,
ORDINA
a)a tutti gli esercizi commerciali in sede fissa,
sia alimentari che non alimentari: di rispettare e far
rispettare tutte le previsioni normative anti COVID-19 ed
inoltre garantire: la distanza minima di sicurezza di un
metro all’interno dell’attività;
la regolamentazione degli ingressi in funzione degli spazi
interni disponibili, differenziando ove possibile i percorsi in
entrata ed in uscita; di dotarsi, in prossimità dell’ingresso
dell’attività, di un distributore di numeri di turno a strappo
e/o mezzo alternativo di pari funzione, per consentire la
priorità di ingresso all’attività ed evitare assembramenti a
ridosso dell’accesso;
di garantire, prima dell’ingresso, la sanificazione delle mani
di ogni avventore mediante soluzioni idroalcoliche e/o gel
sanificanti;
b) il divieto assoluto di stazionamento nei pressi
degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e
bevande se non per il tempo strettamente necessario;
c) l’apertura del Cimitero Comunale alle seguenti condizioni:
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30
di tutti i giorni feriali e festivi;
accesso contingentato di persone all’interno del Cimitero,
in numero massimo di 30 persone,
a cura del personale cimiteriale del IV Settore;
dopo il primo accesso, verrà consentita l’entrata dell’utenza,
nella misura di una persona in entrata per ogni persona che
vi fuoriesca; la durata massima di ciascuna visita viene
fissata in 25 minuti; obbligo di indossare guanti e
mascherina al suo interno; vietare ogni forma di
assembramento al suo interno (comprese le cappelle ivi
presenti). L’accesso ai cimitero per lo svolgimento dei riti
funebri sia consentito ad un numero massimo di 15
persone; che le visite funebri presso l’abitazione del
defunto.debba avvenire in forma strettamente privata,
riservata ai soli familiari stretti; sono fatte salve le
disposizioni per le funzioni religiose di cui all’allegato 1 al
DPCM 3 novembre 2020;
d) La chiusura/interdizione, ai pedoni, dei seguenti
spazi/aree pubblici e/o aperti al pubblico, dalle ore 18.00
alle ore 05.00 del giorno successivo ex art. 1 comma 5 del
DPCM 03 dicembre 2020:
Villa comunale e tutti i giardini e parchi pubblici della Città;
Via Suburgale Castello, Viale Castello, Fortezza e aree
limitrofe alla cinta muraria; Piazza Tribunali (area verde
adiacente al Santuario di San Francesco);
e) Nei giorni feriali, il divieto di stazionamento delle
persone, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle seguenti vie e
piazze:
Via Federico II, Via San Domenico, Via Bovio, Piazza Nocelli,
Piazza Duomo, Via Marrone, Via Zuppetta, Via Mazzaccara,
Via D’Auria, Piazza della Repubblica, Via Blanch, Via Ardito,
Via Amicarelli, Via Gramsci, Piazza Salandra, Piazzetta Del
Vecchio, Via D’Angiò, Via d’Angicourt, Piazza AR-Piazza del
Carmine, Via IV Novembre, Piazza Bonghi, Vico Barone, Vico
Carpenteri, Area mercatale di Via Montello e zona antistante
la stazion ferroviaria, Piazzale e parcheggio antistanti la
stazione ferroviaria “Lucera 2” (zona 167), zona antistante
l’area verde di Via Foggia (fronte supermercato Conad),
Piazzetta Del Vecchio, Via Carpentieri, Via Torretta, Via
Gaggioli (zona campo da basket);
f) Nei giorni festivi, il divieto di stazionamento delle
persone, dalle ore 05.00 alle ore 22.00, nelle seguenti vie e
piazze:
Via Federico II, Via San Domenico, Via Bovio, Piazza Nocelli,
Piazza Duomo, Via Marrone, Via Zuppetta,Via Mazzaccara,
Via D’Auria, Piazza della Repubblica, Via Blanch, Via Ardito,
Via Amicarelli, Via Gramsci, Piazza Salandra, Piazzetta Del
Vecchio, Via D’Angiò, Via d’Angicourt, Piazza AR-Piazza del
Carmine, Via IV Novembre, Piazza Bonghi, Vico Barone, Vico
Carpenteri, Area mercatale di Via Montello e zona antistante
la stazione ferroviaria, Piazzale e parcheggio antistanti la
stazione ferroviaria “Lucera 2” (zona 167), zona antistante
l’area verde di Via Foggia (fronte supermercato Conad),
Piazzetta Del Vecchio, Via Carpentieri, Via Torretta, Via
Gaggioli (zona campo da basket);
g)La chiusura totale di tutti i parchi giochi comunali, dalle
ore 00.00 alle ore 24.00;
h)
Il divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche ed
analcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, dalle ore
18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
i) Limitare l’orario di apertura e funzionamento
dei distributori automatici di alimenti e bevande, con loro
chiusura dalle ore 18.00 alle ore 05.00
del giorno successivo;
j) la chiusura al pubblico di tutti gli Uffici Comunali,
eccezion fatta per i seguenti servizi essenziali:
Ufficio di stato civile, esclusivamente per le dichiarazioni di
nascita e morte;
Ufficio anagrafe, esclusivamente per il rinnovo delle carte di
identità scadute o smarrite;
Ufficio Protocollo, esclusivamente per gli atti in scadenza;
per tutti gli altri atti dovrà essere fissato appuntamento
telefonico al recapito 0881/541244 o via pec al seguente
indirizzo: comune.lucera@anutel.it ;
Comando Polizia Locale, per comprovati motivi di necessità
ed urgenza e previo appuntamento ai seguenti recapiti: tel:
0881/540009 - fax: 0881/541460 - mail:
poliziamunicipale@comune.lucera.fg.it ;
Per gli altri Uffici e Servizi Comunali, l’accesso al
pubblico sarà consentito solamente previo appuntamento
telefonico, oppure via mail.
L’eventuale accesso agli uffici, sarà consentito in maniera
contingentata per garantire la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro l’uno dall’altro, evitando
gli assembramenti di persone nelle stanze e nei corridoi.
La trasmissione via pec della presente Ordinanza alla
Prefettura – U.T.G. di Foggia, per quanto previsto dalle
normative vigenti;
La presente Ordinanza venga notificata al Comando di
Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine e alle Guardie
Ambientali legittimate ad operare sul territorio comunale,
per l’esecuzione ed il controllo;
Il IV Settore è incaricato di dare esecuzione alla presente
Ordinanza.
La violazione della presente ordinanza sarà sanzionata nei
modi previsti dal D.L. 25.03.2020 n. 19, convertito nella
Legge n. 35/2020, dal D.L. n. 33 del 16/05/2020,
convertito nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, dal D.P.C.M. del
13 ottobre 2020, dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, salvo che il
fatto non costituisca reato.