Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta ha firmato nelle scorse ore due ordinanze che hanno validità dal 15 Luglio al 30 settembre.
La prima vieta l'uso e l'accesso negli orari compresi tra le ore 16,00 e le ore 06,00 dei mezzi elettrici, monopattini e bici ed ogni altro mezzo, se non spinto con i muscoli, in tutta la villa comunale, piazza Matteotti e buona parte del centro storico, piazza Duomo, piazza Nocelli, via Bovio, San Domenico, via Zuppetta, via Mazzaccara, via D'Angiò, piazza Salandra, via Amicarelli, via Marrone, D'Angicourt via Federico II.
Si è ritenuto necessario adottare questa misura, è scritto nell'ordinanza, per la sicurezza urbana e per la sicurezza della circolazione pedonale e stradale, all'interno della Villa Comunale dove si registra una costante presenza di anziani e minori che necessitano di tutela.
Nel medesimo spazio pubblico, negli anni precedenti, alcuni pedoni sono stati investiti da velocipedi in quanto nella la stagione estiva, di per sé, aumenta lo stazionamento all'esterno dei cittadini soprattutto di sera e si è ravvisata la necessità, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, di garantire a cittadini e turisti la piena ed incondizionata sicurezza della fruibilità di tutti i luoghi con particolare attenzione a quelli più vocati all'aggregazione in vista dell'attuazione del Piano della Mobilità Ciclistica del Comune di Lucera.
La violazione dell' ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da un minimo € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
La seconda ordinanza riguarda il divieto di diffusione sonora per ogni esercizio commerciale ubicato in via Amicarelli e via Marrone, ordinanza valida dal 15 luglio al 30 settembre, ad eccezione del periodo che va da 12 al 18 agosto.
L'amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, è scritto nell' ordinanza, poiché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio ed offrono ai giovani la possibilità di intrattenersi all'interno del territorio comunale.
Tali attività hanno però costituito, sulla scorta delle ripetute segnalazioni di cittadini e numerose constatazioni fatte dagli organi di controllo, una causa oggettiva di disturbo della quiete pubblica e del sonno, con espressioni di disagio e pericolo nelle aree interessate particolarmente nelle ore serali e notturne.
Le predette segnalazioni, seguite da ripetute contestazioni di violazioni elevate dai locali presìdi di Forze dell'Ordine e Forze di Polizia, hanno evidenziato che il fenomeno del disturbo della quiete pubblica e del sonno, nelle ore serali e notturne, è principalmente circoscritto da un'area ben delimitata all'interno del centro storico di Lucera, specificatamente in Via Amicareli e via Marrone.
Sulla base delle segnalazioni tali inconvenienti si registrano, prevalentemente, in corrispondenza di dette zone di rilevanza storico culturale e che, ivi permanendo anche la residenza di numerose famiglie con persone di età anche anagraficamente avanzata, resta di dovere assicurare alle predette la tutela della tranquillità e del riposo.
Gli assembramenti, derivanti dalla frequentazione dei descritti esercizi di somministrazione (anche all'esterno), creano anche un rallentamento (rectius - blocco) dei mezzi di soccorso accentuato dalla conformazione morfologica del centro storico cittadino.
I descritti fenomeni diventano concausa del fenomeno dei bivacchi di persone in stato di ebrezza e dello spaccio di stupefacenti, e che ciò, per ovvietà, lede la sicurezza, il pubblico decoro nonché l'immagine di una Città d'Arte come Lucera;
Si è ritenuto per questo di dover intervenire, recita il dispositivo, per la tutela della quiete pubblica e del sonno, nei luoghi presso i quali sono presenti esercizi pubblici e commerciali ubicati nella Via Amicareli e nella via Marrone, anche ove in possesso di nulla osta acustico, il divieto assoluto di diffusione sonora esterna e/o diffusa dall'interno verso l'esterno, con ogni modalità di strumento di diffusione, ad eccezione del periodo dal 12/08/2024 al 18/08/2024, periodo in cui ricadono le Feste Patronali e nelle quali, previe le previste autorizzazioni, sarà consentita anche la musica esterna con l'emanazione di idonea ordinanza.
È consentita la diffusione sonora interna agli esercizi ubicati nelle predette vie che deve essere svolta nel rispetto della Legge 447/95, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di inquinamento acustico e/o di tutela della quiete pubblica e privata.
Le violazione all'ordinanza sindacale sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
In caso di inottemperanza all' ordinanza si procederà all'adozione del provvedimento di sospensione non inferiore a tre giorni 3.
L'inottemperanza al provvedimento di sospensione di cui al punto precedente può comportare la revoca dell'autorizzazione.
Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia ad Ordinamento Generale cureranno le attività rivolte ad accertare l'ottemperanza al contenuto delle ordinanze.